Vendita sottocosto: tutelare il consumatore e il mercato

Vendita sottocosto: tutelare il consumatore e il mercato

Normativa,durata, comunicazione: tutto quello che c’è da sapere sulla vendita sottocosto

In questo articolo approfondiremo la normativa a tutela del consumatore e del mercato e le procedure da seguire per organizzare le pratiche per una vendita sottocosto.

Le attività volte a incrementare la vendita di un prodotto possono assumere davvero tantissime fattispecie e i brand devono ormai attivare tutti gli strumenti possibili a disposizione, combinandoli con sapienza e strategia, per raggiungere il miglior risultato.

Campagne di comunicazione, product placement, ingaggio di testimonial e influencer affiancano le formule di promozioni tradizionali dirette, come i nostri concorsi e operazioni a premio che rappresentano sempre un ottimo strumento di reward e di gratificazione al cliente. 

Ma se i venditori sono sempre alla ricerca di nuove formule promozionali, dall’altra parte il consumatore resta alla ricerca perenne della migliore tariffa e del prezzo più basso.

Sconti, 3×2, saldi, sono promozioni sempre apprezzate e attese dai consumatori che vi si affidano per le proprie spese quotidiane e straordinarie.

La normativa a tutela dei consumatori e del mercato

Al fine di tutelare il consumatore e il mercato da possibili pratiche scorrette e sleali, le vendite cosiddette straordinarie sono sottoposte a verifiche e controlli da parte delle autorità al fine di accertare che le condizioni favorevoli di acquisto comunicate dal commerciante siano reali e ed effettive.

Rientrano nella fattispecie delle vendite straordinarie anche le vendite sottocosto, le cui modalità di avvio e di conduzione, sono disciplinate dal DPR 218 del 06/04/2001.

I 6 articoli che compongono il decreto, prevedono in modo chiaro:

  • le condizioni di ammissibilità di tale modalità di vendita;
  • i limiti che devono essere rispettati;
  • le modalità di comunicazione a cui gli esercenti che intendono avviarla sono tenuti;
  • le sanzioni a cui le eventuali violazioni sono sottoposte.

In primis lo scopo del dpr è quello di arginare l’avvio di pratiche scorrette ed eccessivamente aggressive in grado di creare turbolenza al mercato: per questa ragione è vietata tout court la vendita di prodotti al pubblico a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di acquisto sostenuti, da parte dei grandi esercizi commerciali.

La normativa più precisamente prevede “espresso divieto agli esercizi che, da soli o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo, detengono una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza”.

La durata di una vendita sottocosto

Per evitare un abuso di posizione dominante la vendita sottocosto non può durare più di 10 giorni consecutivi e non può riguardare contemporaneamente più di 50 referenze diverse.

Il dpr prevede anche dei limiti nella durata e nel protrarsi della vendita straordinaria:

  • ogni esercizio non può attivarla più di 3 volte nel corso dell’anno;
  • le campagne devono essere intervallate da almeno 20 giorni.

Comunicare una vendita sottocosto al comune

L’avvio di comunicazione di una vendita di tipo “sottocosto” deve quindi essere comunicato al comune dove è ubicato l’esercizio, almeno 10 giorni prima dell’inizio. Questa comunicazione può essere fatta dal titolare del punto vendita o da un soggetto incaricato di apposita procura speciale.

Nel procedere con il trasmettere la comunicazione di avvio per catene o grandi insegne con una pluralità di punti vendita interessati dalla medesima campagna di sottocosto, è quindi necessario procedere con una comunicazione a tutti i comuni interessati, seguendo le indicazioni e le procedure espressamente previste da ciascun comune.

La normativa più recente ha esteso la possibilità di trasmettere un’unica comunicazione al solo comune presso cui il soggetto commerciale detiene la sede legale, tuttavia a livello operativo non tutti i comuni hanno già aderito a questa nuova procedura di comunicazione unificata.

Comunicare una vendita sottocosto ai consumatori

Precisi obblighi inoltre sono ovviamente previsti per la comunicazione della iniziativa al consumatore. Nei messaggi all’interno e all’esterno del locale devono essere riportate le indicazioni specifiche dei prodotti e dei quantitativi disponibili per ciascuna referenza. L’esaurimento di una referenza deve essere opportunamente comunicato al pubblico nei medesimi mezzi di comunicazione con il quale è stata comunicata la campagna.

Come può supportarvi un’agenzia come Promosfera

La comunicazione di avvio di una vendita sottocosto deve essere trasmesse dal titolare dell’esercizio commerciale o da un soggetto incaricato munito di specifica procura speciale.

Promosfera può supportarvi nella predisposizione dei documenti necessari e delle comunicazione di avvio ai comuni interessati coinvolti.

Articolo a cura di Sabrina Gallotti, Senior Account Manager di Promosfera

Articolo a cura di Sabrina Gallotti, Senior Account Manager di Promosfera

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Domande e Risposte sulla vendita sottocosto

Quali sono le principali strategie utilizzate per incrementare le vendite di un prodotto?

Le attività per incrementare le vendite possono assumere molte forme, incluse campagne di comunicazione, il product placement, l’ingaggio di testimonial e influencer, oltre alle promozioni tradizionali come concorsi e operazioni a premio. È importante combinare queste strategie per ottenere i migliori risultati.

Come reagiscono i consumatori rispetto alle promozioni?

I consumatori sono sempre alla ricerca delle migliori offerte e dei prezzi più bassi. Sconti, offerte “3×2”, e saldi sono particolarmente apprezzati e attesi, sia per le spese quotidiane che per quelle straordinarie.

Quali sono le normative a tutela dei consumatori in relazione alle vendite straordinarie?

Per proteggere i consumatori e il mercato da pratiche scorrette, le vendite straordinarie sono soggette a verifiche e controlli da parte delle autorità. Queste includono anche le vendite sottocosto, regolate dal DPR 218 del 06/04/2001, che stabilisce le condizioni di ammissibilità, i limiti e le sanzioni per violazioni.

Quali sono i limiti temporali e le restrizioni per le vendite sottocosto?

Le vendite sottocosto non possono durare più di 10 giorni consecutivi, non possono riguardare più di 50 referenze diverse e non possono essere attivate più di 3 volte all’anno per ogni esercizio, con intervalli di almeno 20 giorni tra le campagne.

Come devono essere comunicate le vendite sottocosto al comune e ai consumatori?

L’avvio di una vendita sottocosto deve essere comunicato al comune almeno 10 giorni prima dell’inizio. È necessario anche comunicare al pubblico i dettagli dei prodotti e dei quantitativi disponibili, nonché qualsiasi eventuale esaurimento delle scorte.

Qual è il ruolo di Promosfera nella gestione delle vendite sottocosto?

Promosfera può supportare i titolari dell’esercizio commerciale nella preparazione dei documenti necessari e nella trasmissione delle comunicazioni alle autorità competenti. Questo include anche la gestione delle comunicazioni ai consumatori e ai comuni interessati.