La normativa italiana sulle manifestazioni a premio

Come organizzare concorsi e operazioni a premio in Italia

In Italia i concorsi e le operazioni a premio che, nel loro insieme vengono denominate “manifestazioni a premio” sono normate dal DPR 430/01 che è stato integrato, nel tempo, da alcuni addendum disseminati in altre normative e in note ministeriali.

I concorsi e le operazioni a premio sono “promesse pubbliche” che, sulla base del codice civile, si realizzano quando un soggetto promette qualcosa a chiunque compia una determinata azione.

Chi promette è vincolato a rispettare la promessa dal momento stesso in cui questa è resa pubblica e non è possibile revocarla se non in presenza di giusta causa, che, in parole povere, significa che è possibile solo in presenza di grandi calamità, come è accaduto, ad esempio, con il Covid-19.

Ne consegue che, una volta resi pubblici, non è possibile in alcun modo annullare né un concorso né una operazione a premio. Da ciò discende il fatto che in Italia sono vietate le operazioni a premio “fino esaurimento scorte”: le operazioni a premio, infatti, per tutto il tempo della loro durata devono garantire ai destinatari della promessa, il diritto a ricevere il premio promesso ed è dovere del promotore assicurarsi che ogni richiesta sia soddisfatta.

La promessa pubblica è normata dal nostro codice civile agli articoli 1989 e 1990 e viene regolamentata con la finalità di tutelare la fede pubblica e la parità di trattamento.
Quello della promessa pubblica è un principio che ha valore anche negli altri paesi e proprio la sua violazione ha dato vita a diverse contestazioni anche famose come nel caso di Pepsi.

Chi può organizzare un concorso o un’operazione a premio?

Solo le imprese possono organizzare una manifestazione a premio allo scopo di favorire la conoscenza e/o la vendita dei propri prodotti, marchi o servizi e devono rispettare sia il limite massimo di durata (1 anno per i concorsi e 5 per le operazioni a premio) sia il principio della territorialità (tutte le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio devono essere effettuati nel territorio dello Stato).

È proprio questo principio di territorialità a creare numerose criticità nella organizzazione delle manifestazioni a premio perché in questi venti anni (il decreto è del 2001) il mondo è completamente cambiato, si è globalizzato, si è digitalizzato, è diventato “social” e queste innovazioni mal si armonizzano con il detto principio di territorialità. Da qui le enormi difficoltà a organizzare dei contest su Facebook o Instagram, con l’obbligo che i server che acquisiscono le partecipazioni debbano essere allocati nel territorio italiano. In qualche modo, con la collaborazione delle istituzioni preposte, si sono trovati degli escamotage per risolvere queste difficoltà ma le soluzioni non sono prive di costi e costituiscono una perdita di concorrenzialità con le imprese di altre nazioni che, anche se devono anch’esse rispettare le normative dei loro Stati, sono meno vincolate a limiti territoriali e non subiscono ostracismi nei confronti dei social network.

Concorsi a premi: tipologie e come organizzarli

concorsi a premi possono essere di sorte o di abilità. Nel linguaggio comune, ormai ci si riferisce spesso ai primi chiamandoli “giveaway” e ai secondi con il nome “contest”, ma si tratta comunque di concorsi e devono essere realizzati nel rispetto della normativa.
In Italia è prevista una fattispecie specifica per i “Rush&Win”, nei quali vincono coloro che per primi adempiono alle condizioni stabilite e, per questa tipologia, la normativa italiana richiede che venga riservato almeno un premio da assegnare fra tutti i partecipanti non vincitori.

Per organizzare un concorso occorre redigere dettagliato regolamento (art. 11 del DPR 430/01) contenente tutte le indicazioni sul promotore, durata, modalità di partecipazione, tipologia e valore dei premi e designazione della Onlus a cui saranno devoluti i premi non assegnati.

Operazioni a premio: le diverse tipologie e come gestirle

Le operazioni a premio possono essere contestualinon contestuali e con contributo. Per le operazioni a premio contestuali occorre redigere un regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per quelle non contestuali, oltre al regolamento autocertificato occorre stipulare una fidejussione da inviare al Ministero con il modello Prema dedicato. Le operazioni a premio con contributo, oltre a rispettare gli adempimenti di cui sopra, devono essere conformi alla condizione imposta dalla normativa sulla base della quale il contributo non deve essere superiore al 75% del prezzo sostenuto dal promotore per l’acquisto del bene.

Tipologia di premi consentiti

In Italia non è consentito mettere in palio denaro e, similmente, neanche i titoli debitori, i titoli azionari, le quote di capitale societario e le polizze sulla vita. Per il resto è possibile mettere in palio qualsiasi altra tipologia di premio comprese le giocate del lotto e i biglietti della lotteria nazionale. L’importante è che i premi siano garantiti mediante una cauzione o fidejussione che deve coprire il 100% del valore dei premi nei concorsi e il 20% nelle operazioni a premio.

Nazionalità del promotore

I concorsi a premio, in Italia, possono essere indetti solo da imprese aventi sede nel territorio italiano. Le imprese non residenti, tuttavia, possono effettuarli per mezzo di un rappresentante fiscale con la sola eccezione prevista per le imprese UE che possono applicare la propria normativa nei soli casi di concorsi online senza acquisto nei punti vendita del territorio italiano. Resta salvo, tuttavia, l’obbligo di adempiere agli obblighi fiscali per i quali, anche eventuali imprese UE, avranno comunque bisogno di rappresentante fiscale.

Manifestazioni a premi escluse

Ci sono alcune iniziative che possono essere svolte liberamente senza sottostare al DPR 430/01 e sono quelle che rispondono ad alcuni requisiti specifici, come ad esempio, i “bandi di concorso” che premiano il talento e il merito personale o l’interesse collettivo; quelle che si svolgono negli studi delle emittenti radio o tv; quelle in cui i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore (circa 1 euro) e quelle in cui i premi sono destinati a favore di istituzioni di carattere pubblico o con finalità sociali e benefiche. Relativamente, invece, alle sole operazioni a premio, possono essere liberamente svolte anche quelle in cui i premi sono costituiti da sconti spendibili su prodotti dello stesso genere di quelli acquistati, o spendibili nella stessa insegna purché venga assicurata ampia scelta nella loro spendibilità.

Attenzione alle manifestazioni a premio vietate

Per contro, invece, ci sono alcune manifestazioni che sono proprio vietate. Di principio, sono vietate tutte le manifestazioni che non garantiscono la tutela della fede pubblica e la pari opportunità o che rendano illusoria la partecipazione: sono principi generali che vanno applicati con il buon senso citato dal codice civile ed è evidente che, sulla base di questi principi, il promotore non può e non deve in alcun modo influenzare l’individuazione dei vincitori.

Sono vietate anche tutte quelle manifestazioni che violino altre norme dello stato, inclusi tutti gli articoli del DPR 430/01 e le direttive comunitarie, per cui non si può violare il monopolio dello Stato, non si può creare turbativa della concorrenza e del mercato, non si possono organizzare concorsi per promuovere beni o servizi per i quali altre norme vietano pubblicità o altre forme commerciali (come ad es. il tabacco e i medicinali).

Cosa succede se organizzo una manifestazione a premio non conforme alla normativa?

Per le manifestazioni vietate sono previste sanzioni determinabili in una somma che va da 1 a 3 volte l’iva del montepremi della manifestazione a premi fatte salve le riduzioni previste per legge nei casi di pagamento entro 30 giorni. Occorre considerare, tuttavia, che per i casi di violazione del monopolio, le sanzioni diventano molto più onerose e possono essere determinate fra i 50.000 e i 500.000 euro. Sono previste, inoltre, sanzioni anche per altre tipologie di violazioni, come ad esempio, per ritardata o mancata comunicazione della pratica, per svolgimento con modalità difformi, e persino per il caso di violazione del divieto di installazione negli esercizi pubblici dei cosiddetti totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco).

Come si individuano i vincitori di un concorso a premio?

vincitori dei concorsi devono essere individuati alla presenza di un funzionario della tutela della fede pubblica che, dopo aver controllato il corretto svolgimento della pratica, redige il verbale di assegnazione e, successivamente alla consegna dei premi, anche il verbale di chiusura che viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico che esercita le attività di controllo sulle manifestazioni a premio.

Questa è dunque una sintesi della normativa italiana sulle manifestazioni a premio ed è comune la convinzione che solo in Italia sia complesso organizzarle. In realtà, ci sono molti Paesi in cui le normative sui concorsi a premio sono molto articolate e, in alcuni, sono persino più complesse che in Italia.
Organizzare concorsi a premio internazionali in sicurezza, tuttavia, è possibile con la giusta conoscenza della materia e grandi sono le opportunità che si possono cogliere con una promozione internazionale su più Paesi.

E’ importante specificare che la normativa qui esposta si riferisce alle manifestazioni a premio e non riguarda né le iniziative di cash back né quelle di soddisfatti o rimborsati. Queste forme di promozione non configurano concorsi a premio e neanche operazioni a premio e vengono regolate dai rispettivi ambiti civilistici.

Ecco i principali testi normativi a cui fa riferimento la disciplina sulle manifestazioni a premio.

  • DPR 430 del 2001: Regolamento sulla revisione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.
  • Circolare 28 Marzo 2002: Prime indicazioni esplicative ed operative in merito al D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.
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  • D.Lgs 5 luglio 2010: Rideterminazione della disciplina delle manifestazioni a premio.
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  • Art. 19 Legge 27 Dicembre 1997, n.449: Disciplina fiscale delle manifestazioni a premio.
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  • R.DL. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933 – art. 124.: regime sanzionatorio
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  • Legge 28 dicembre 2015 n.208 (c. 923 e 924): rideterminazione delle sanzioni per manifestazione vietata
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