Devoluzione premi alle ONLUS: cosa prevede la normativa italiana sui concorsi a premi

Devoluzione premi alle ONLUS: cosa prevede la normativa italiana sui concorsi a premi

Scopri cosa succede ai premi non assegnati nei concorsi a premi in Italia

La devoluzione premi alle ONLUS è una delle disposizioni della normativa italiana sui concorsi a premio. Introdotta dall’art. 10 del DPR 430/2001, questa misura obbliga i promotori a devolvere i premi non assegnati o non richiesti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Una scelta che rappresenta lo strumento più efficace per tutelare la fede pubblica.

Una norma che rafforza la trasparenza nei concorsi a premio

La devoluzione premi alle ONLUS rappresenta un efficace deterrente contro comportamenti potenzialmente scorretti da parte dei promotori dei concorsi, eliminando qualsiasi possibilità di trarre anche il minimo vantaggio da una mancata accettazione dei premi da parte dei vincitori.

Il Promotore una volta avviato il concorso non potrà in alcun modo fare a meno di erogare il montepremi promesso.

La devoluzione premi alle ONLUS introduce un elemento di responsabilità sociale nelle attività promozionali delle aziende. Ciò che potrebbe essere visto come una “perdita” per l’organizzatore diventa di fatto un contributo concreto per il terzo settore e per iniziative di utilità sociale che hanno uno strumento in più per raccogliere donazioni in beni e materiali di uso comune.

Le ONLUS beneficiarie possono utilizzare i premi devoluti per:

  • Sostenere le proprie attività istituzionali
  • Organizzare raccolte fondi attraverso la messa in palio dei premi ricevuti
  • Destinare beni e servizi direttamente ai propri assistiti

Il confronto con l’estero

Pochi paesi adottano una misura simile. In alcuni casi, i premi non assegnati vengono restituiti ai promotori o conferiti a enti pubblici, aprendo potenzialmente la porta a connivenze poco trasparenti.

In Croazia il promotore, per poter ottenere l’autorizzazione a organizzare un concorso di sorte deve donare il 5% del valore del montepremi alla Croce Rossa ma i premi non assegnati di un certo valore devono essere messi all’asta e il ricavato va versato nelle casse dello Stato.

In questo contesto, l’Italia si distingue per una regolamentazione che, seppur percepita da molti come rigida o antiquata, rappresenta invece una best practice.

Il meccanismo italiano di devoluzione potrebbe, a nostro avviso, essere adottato anche in altri contesti normativi internazionali perché coniuga efficacemente:

  1. La tutela dei consumatori
  2. La garanzia di correttezza tra gli operatori economici
  3. Il supporto al terzo settore
  4. La promozione della responsabilità sociale d’impresa

Le difficoltà pratiche nella devoluzione

Non tutti i premi si prestano facilmente alla devoluzione. Prodotti alimentari, materiale scolastico o beni sanitari possono essere utilmente riutilizzati da una ONLUS. In questi casi, la solidarietà è immediata e concreta.

La devoluzione premi alle ONLUS rappresenta un elemento distintivo della normativa italiana sui concorsi a premio che merita di essere valorizzato e potenzialmente perfezionato.

Questo meccanismo, che trasforma in solidarietà quanto non assegnato nei concorsi, costituisce un esempio virtuoso di come la regolamentazione possa promuovere contemporaneamente la tutela del consumatore, la correttezza del mercato e la responsabilità sociale d’impresa.

La devoluzione dei premi non assegnati alle ONLUS in sintesi:

  1. È obbligatoria per legge (art. 10 del DPR 430/2001) nei concorsi a premio svolti in Italia.
  2. La norma concorre a tutelare la fede pubblica e prevenire comportamenti scorretti da parte dei promotori.
  3. Devono esser devoluti i premi non assegnati o non richiesti dai vincitori.
  4. I destinatari devono essere organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
  5. La ONLUS destinataria va prevista già in fase di redazione del regolamento del concorso.
  6. Le ONLUS possono usare i premi per le proprie attività o per raccogliere fondi.

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