Concorsi a premi “senza autorizzazione ministeriale”

Concorsi a premi “senza autorizzazione ministeriale”

Quando un concorso a premi non è soggetto alla normativa sulle manifestazioni a premio?

Va premesso, innanzitutto, che l’“autorizzazione ministeriale” per i concorsi a premio è stata abolita più di venti anni fa con l’entrata in vigore, nel 2001, del DPR 430/01 che ha riformato la disciplina delle manifestazioni a premio in Italia, semplificando le procedure per concorsi e operazioni a premio. Oggi, chi organizza un concorso a premio non deve più attendere il via libera del Ministero, ma deve semplicemente inviare la documentazione richiesta rispettando le tempistiche e le modalità previste dalla normativa. Tuttavia, esistono alcune casistiche in cui una manifestazione a premio non è soggetta nemmeno a questa comunicazione.

“Manifestazioni a premio senza autorizzazione ministeriale” è, quindi, una locuzione errata, frutto di un retaggio storico, cheviene frequentemente utilizzata per indicare quelle iniziative che non sono soggette agli adempimenti previsti dalla normativa. Va specificato che tali manifestazioni altro non sono che le “manifestazioni escluse”, ai sensi dell’art. 6 del DPR 430/01.

Manifestazioni a premi escluse: quali sono

La normativa definisce chiaramente quali sono le promozioni che, pur avendo caratteristiche simili alle manifestazioni a premio, non si considerano tali e pertanto non sono soggette agli obblighi previsti per queste ultime.

Sono, dunque, manifestazioni escluse le seguenti tipologie:

I concorsi a premio con premi di valore irrisorio

Quando i premi offerti hanno un valore trascurabile e non sono legati a un acquisto, l’iniziativa non è classificata come manifestazione a premio. Sebbene non esista un limite normativo preciso, si considera generalmente “minimo” un valore inferiore a 1 euro, paragonabile a gadget come matite, bandierine o calendari. Questa esclusione si riferisce esclusivamente ai premi per i concorsi e non per le operazioni a premio.

Concorsi artistici, letterari o scientifici

Questi concorsi premiano opere creative o intellettuali e si distinguono per l’intento di valorizzare il merito dell’autore, senza fini promozionali. Il premio rappresenta un riconoscimento per il valore dell’opera o una compensazione per il lavoro svolto. Tali iniziative, pur quando promosse da enti privati, devono perseguire obiettivi culturali o sociali e non scopi commerciali. La redazione di un regolamento chiaro è fondamentale per garantire trasparenza.

Manifestazioni a premio con finalità sociali

Le iniziative che destinano i premi a enti benefici, come scuole o ospedali, non sono soggette alla normativa sulle manifestazioni a premio. È importante sottolineare che i premi devono essere offerti a istituzioni e non a singoli individui, mantenendo una finalità esclusivamente sociale.

Iniziative delle emittenti radiotelevisive

Le emittenti radiotelevisive possono proporre iniziative con premi per arricchire i loro programmi, coinvolgendo i partecipanti presenti in studio o collegati a distanza (ad esempio, tramite telefono). Tuttavia, se tali iniziative promuovono marchi o prodotti, devono rispettare le disposizioni del DPR 430/01 sulle manifestazioni a premio.

Operazioni promozionali basate su sconti o omaggi

Sono escluse dalla normativa le promozioni che prevedono:

  • Riduzioni di prezzo su prodotti della stessa tipologia o su altri articoli non collegati direttamente al prodotto acquistato.
  • Quantità aggiuntive dello stesso prodotto offerte come omaggio.
  • Buoni spesa validi per futuri acquisti presso lo stesso punto vendita o insegna.

Sebbene non rientranti fra le esclusioni previste esplicitamente dalla normativa, esistono altre tipologie di iniziative promozionali che non sono soggette agli adempimenti previsti DPR 430/01 in quanto non configurano una manifestazioni a premio ai sensi di legge come ad esempio i Giveaway sui social per i quali non sia ravvisabile né abilità né alea e non sia previsto alcun vincolo di acquisto.

Giveaway sui social

I giveaway, che prevedono regali identici per tutti i partecipanti che completano semplici azioni (come mettere un “like” o lasciare un commento), non rientrano tra le manifestazioni a premio. Tuttavia, è necessario condurre queste attività con attenzione per evitare sanzioni.

Cosa è necessario fare per organizzare un concorso a premi

In estrema sintesi, per organizzare concorsi a premi nel nostro paese la normativa richiede:

  • la stesura di un regolamento
  • una garanzia cauzionale sul valore dei premi
  • l’invio della comunicazione al Ministero competente
  • l’assegnazione dei premi
  • la gestione dei vincitori,
  • il pagamento delle tasse.

Il regolamento deve includere informazioni dettagliate sul promotore, la durata, l’ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore dei premi, il termine per la consegna e la ONLUS destinataria dei premi non assegnati.

Il promotore deve stipulare una cauzione che copra il 100% del valore del montepremi, che può essere versata tramite fidejussione bancaria o assicurativa, deposito in denaro o titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale, o tramite bonifico bancario alla Banca d’Italia.

Almeno 15 giorni prima dell’inizio del concorso, il promotore deve darne comunicazione al Ministero  inviando il modulo elettronico PREMA, il regolamento e la documentazione relativa alla fidejussione.

La presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica è necessaria in tutte le fasi di assegnazione dei premi del concorso per garantirne la correttezza.

Il promotore deve notificare ai vincitori l’assegnazione del premio e assicurarsi che lo ricevano. I premi non assegnati o non richiesti devono essere devoluti alla ONLUS indicata nel regolamento del concorso.

Il promotore deve versare la ritenuta del 25% sul valore dei premi entro il 16 del mese successivo all’assegnazione. Se i premi sono beni o servizi non imponibili ai fini dell’IVA, si applica l’imposta sostitutiva del 20% sul prezzo di acquisto.

Le irregolarità nei concorsi a premi possono essere sanzionate con multe variabili, a seconda della gravità. Le violazioni includono la mancata comunicazione preventiva, l’esecuzione del concorso in modo diverso da quanto dichiarato e l’organizzazione di concorsi vietati.

Per saperne di più leggi il nostro articolo dedicato all’organizzazione di concorsi a premi in Italia e contattaci per organizzarne uno anche tu!